Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40219/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and fails to confront specific reasoning of lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40219/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the absolute generality of its grounds, which failed to engage with the detailed reasoning of the appealed judgment. The appellant's defense merely repeated grievances from the original complaint without addressing specific errors in procedure, evidence evaluation, or sentencing quantification. Consequently, the court ruled that the appeal lacked substantive merit and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are absolutely generic and do not confront the specific and congruent reasoning of the decision under review.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds failure to confront reasoning procedural error court costs and fine motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGDAN YASSINE nato il 10/11/1994 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 36-9720/2022

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, che non si confrontano con il puntuale e congruente apparato motivazionale della sentenza impugnata, tanto in ordine agli erro res in procedendo, quanto alla valutazione degli elementi di prova atti a sostenere il giudizio di responsabilità per il fatto commesso, quanto per la qualificazione anche circostanziale del fatto, alla sua non tenue offensività, così come in tema di quantificazione dosimetrica della sanzione. 1.1. La difesa enuncia una teoria di vizi che intende denunziare senza riempire di contenuto oppositivo le proprie doglianze.

Il ricorso si limita, quindi, a riproporre le censure alla decisione di merito sviluppate con i motivi di gravame, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente, il difensore ricorrente non si confronta. 1.2. La motivazione, dunque, è stata nel merito esplicitata ed appare congrua e conseguente rispetto alle evidenze processuali esaminate.

I motivi di ricorso che con tale logico argomentare non si confrontano vanno pertanto dichiarati inammissibili.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2022.