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Ordinanza — n. 40217/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40217/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40217/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO MONICA nato a PALERMO il 29/09/1978 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 29-4431/2022 E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 26 ottobre 2021, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Monica Alfano avverso la sentenza resa dal tribunale di Palermo il data 29 gennaio 2020, che aveva condannato l'imputato alla sola pena dell'ammenda, riqualificandolo come ricorso in cassazione in relazione al reato di cui all'art. 712 cod. pen., così come derubricato il reato di cui all'art. 648 cod. pen. dal primo giudice. Considerato che l'unico motivo di doglianza contesta il vizio motivazionale in ordine alla responsabilità penale della imputata per il reato di cui all'art. 712 cod. pen., è inammissibile poiché chiede alla Corte di legittimità un differente apprezzamento della prova già adeguatamente scrutinata nel merito [si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza del tribunale di Palermo, in cui il giudice ha già dato conto delle ragioni inerenti alla ritenuta responsabilità penale della prevenuta, suffragata da un compendio probatorio assistito da indubbia valenza logica (grazie all'uso che la ricorrente ha fatto del cellulare proprio nel periodo di contestazione del reato) che non ammette altra plausibile spiegazione che non sia quella della responsabilità della imputata, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa].

Regesto Legislator

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art. 712 cod. pen, art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 40217/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena doppia punibilità motivi di cassazione dubbio circa il carattere di infrazione doppio onere aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 712 cod. pen
art. 648 cod. pen
pen., così come derubricato il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO MONICA nato a PALERMO il 29/09/1978 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 29-4431/2022

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 26 ottobre 2021, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Monica Alfano avverso la sentenza resa dal tribunale di Palermo il data 29 gennaio 2020, che aveva condannato l'imputato alla sola pena dell'ammenda, riqualificandolo come ricorso in cassazione in relazione al reato di cui all'art. 712 cod. pen., così come derubricato il reato di cui all'art. 648 cod. pen. dal primo giudice. Considerato che l'unico motivo di doglianza contesta il vizio motivazionale in ordine alla responsabilità penale della imputata per il reato di cui all'art. 712 cod. pen., è inammissibile poiché chiede alla Corte di legittimità un differente apprezzamento della prova già adeguatamente scrutinata nel merito [si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza del tribunale di Palermo, in cui il giudice ha già dato conto delle ragioni inerenti alla ritenuta responsabilità penale della prevenuta, suffragata da un compendio probatorio assistito da indubbia valenza logica (grazie all'uso che la ricorrente ha fatto del cellulare proprio nel periodo di contestazione del reato) che non ammette altra plausibile spiegazione che non sia quella della responsabilità della imputata, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa].

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27/