Italian Court dismisses appeal on recel charges due to inadmissible procedural grounds and lack of subjective intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale Frattaruolo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court erred in finding his criminal responsibility and lacked subjective intent for the recel charge. The court rejected this, noting the appeal merely repeated arguments already dismissed by the trial and appellate courts with sound legal reasoning, and found the appellant's explanation for possessing stolen goods to be implausible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.; Art. 366 c.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the lower courts, or if it raises interpretative assertions in manifest contradiction with statutory norms and established case law regarding recel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATTARUOLO PASQUALE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 06/04/1981 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 21-4271/2022
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 15 dicembre 2020, ha confermato la sentenza deliberata dal tribunale di Foggia il 25 febbraio 2015, nei confronti di Pasquale Frattaruolo in relazione al delitto di ricettazione contestato. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione alla ravvisata responsabilità penale e alla carenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato ampiamente conto delle ragioni inerenti alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, suffragata da un quadro indiziario assistito da indubbia valenza logica, che non ammette altra plausibile spiegazione che non sia quella della responsabilità del medesimo, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa].
Ritenuto pure che il predetto motivo è, comunque, manifestamente infondato poiché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, nonché con consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione [si veda, in particolare, pacifica giurisprudenza di questa sezione e segnatamente Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017 Ud., dep. 27/04/2017, Rv. 270120-01, oltre i successivi arresti conformi: Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Rv. 280883-02; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Rv. 280883-02g secondo la quale risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso; ed invero, nel caso di specie, l'imputato nulla ha saputo riferire in sede di accertamento di polizia giudiziaria in ordine alla legittimità del possesso del materiale veicolato, non essendo apparsa del pari plausibile la successiva giustificazione resa solo dopo (in sede processuale), apparendo difatti del tutto inverosimile che il ricorrente non sia stato in grado di giustificare immediatamente il possesso del materiale in suo possesso ed essendo apparsa del tutto inconferente la successiva ricostruzione fornita circa l'impossessamento di res nullius abbandonata sul ciglio della strada.
Ritenuto pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 21-4271/2022
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis