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Ordinanza — n. 40215/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism conviction for lack of merit in sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40215/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of receiving stolen goods. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the appeal manifestly unfounded because the first-instance judge adequately considered the value of the stolen vehicle, the defendant's concealment of the means, and his prior criminal record. Consequently, the court ruled that the denial of leniency was a valid exercise of judicial discretion supported by sufficient reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The appeal is inadmissible if the first-instance judge's denial of mitigating circumstances is based on a sufficient and non-illogical examination of the defense arguments and the relevant facts.

Parole chiave

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recidivism conviction generic mitigating circumstances sentencing discretion inadmissible appeal judicial motivation spese del veicolo a motore reato di pirateria della strada altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 133 c.p.
Atteso che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Atteso che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sent. n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590
Sez. 3, Sent. n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASARO LORENZO MASSIMO nato a MAZARA DEL VALLO il 27/04/1971 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 20-4269/2022

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 30 settembre 2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Marsala il 13 novembre 2020 nei confronti di Lorenzo Massimo Asaro in relazione al reato di ricettazione. Atteso che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. in punto di determinazione di pena, è manifestamente infondato, poiché - secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza - nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie [si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla congruità del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo al valore economico del ciclomotore, al contegno dell'imputato che ha dolosamente occultato il mezzo, ai precedenti penali dell'imputato e all'assenza di qualsivoglia elemento di segno positivo in suo favore, non potendo ritenersi tale l'apertura della rimessa ove il mezzo era custodito].

Considerato pure che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, Sent. n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). Ritenuto, quindi, che il predetto motivo è manifestamente inammissibile, poiché afferente al trattamento punitivo rientrante nella discrezionalità del giudice di merito e sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ritenuto, altresì, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,