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Ordinanza — n. 40214/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new evidence and repetitive arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40214/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Ienna inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's confirmation of extortion convictions, arguing errors in applying criminal law regarding partial mental impairment. The court rejected this because the appeal merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial and appellate judges, and because the appeal failed to introduce new evidence required to challenge a 'double conformity' judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 and Art. 360, n. 5 of the Code of Criminal Procedure; An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reproduces arguments already decided by lower courts without introducing new evidence or facts necessary to reform the judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility partial mental impairment double conformity judgment repetitive arguments extortion conviction new evidence requirement court costs award malattia psichica

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 of the Code of Criminal Procedure
Art. 360, n. 5 of the Code of Criminal Procedure
art. 89 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IENNA GIUSEPPE nato a MARSALA il 10/11/1984 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 19-4261/2022

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 2 dicembre 2020, ha confermato la sentenza deliberata dal tribunale di Marsala il 19 settembre 2018, nei confronti di Giuseppe Ienna in relazione ai delitti di estorsione, tentata e consumata, avvinti dalla continuazione. Atteso che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 43 e 89 cod. pen., è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del GUP del Tribunale di Marsala - ha già dato ampiamente conto delle ragioni inerenti alla ritenuta responsabilità penale del IENNA, atteso che i contegni dello stesso - nonostante il riconoscimento del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen. comportante una scemata capacità di intendere e volere (come da relazione peritale del Dott.

Gurgone) - rientrano nel quadro di un'ideazione programmata e reiterata nei confronti delle persone offese che prescindono dalla psicosi del prevenuto (peraltro stabilizzata all'epoca dei fatti)]. Rilevato, altresì, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto col ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo nel caso di cd. "doppia conforme" essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello - per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame - abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,