Criminal appeal dismissed as inadmissible for being merely repetitive and unsupported by alternative explanations for possession of stolen goods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Massimo Pirri inadmissible, ruling that the sole ground of appeal was merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the lower courts. The defense argued against the court's finding of criminal responsibility regarding the possession of stolen items, but the appellate court had already provided a sound legal basis relying on a circumstantial evidence framework. The Supreme Court upheld this decision, citing established jurisprudence that holds an individual criminally liable for receiving stolen goods if they cannot offer a credible explanation for their possession in the absence of proof linking the items to the original theft.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, 648 c.p.; The Court of Cassazione holds that an appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already fully examined and rejected by the lower courts, and that criminal liability for receiving stolen goods attaches when the accused cannot provide a credible explanation for the possession of the items.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRI MASSIMO nato il 20/11/1990 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 7-4062/2022
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 29 novembre 2021 ha confermato la sentenza deliberata, dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 23 ottobre 2020, nei confronti di Massimo Pirri, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 648 cod. pen. ed altri, in questa sede non impugnanti. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione alla contestata responsabilità penale, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato ampiamente conto delle ragioni inerenti alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, suffragata da un quadro indiziario assistito da indubbia valenza logica, che non ammette altra plausibile spiegazione che non sia quella della responsabilità dell'imputato, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa].
Ritenuto pure che il predetto motivo è, comunque, manifestamente infondato, poiché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, nonché con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione: (v. n particolare la giurisprudenza di questa sezione e, segnatamente, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120-01, oltre ai numerosi successivi arresti conformi: Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Rv. 280883-02; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021., Rv. 280883-02), secondo la quale risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso; ed invero, nel caso di specie, l'imputato non ha fornito una spiegazione alternativa in ordine alla presenza degli oggetti di provenienza illecita.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/9/2022.