Ordinanza — n. 40209/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DELLERMA MATTEO, nato a Cerignola il 30/04/1976 FORTAREZZA MATTEO, nato a Cerignola il 18/08/1962 avverso la sentenza del 17/03/2021 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 40209/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118-01; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286-01; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214-01). Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DELLERMA MATTEO, nato a Cerignola il 30/04/1976 FORTAREZZA MATTEO, nato a Cerignola il 18/08/1962 avverso la sentenza del 17/03/2021 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 17/03/2021, confermava la sentenza del 10/06/2014 del Tribunale di Foggia di condanna di Matteo Dellerma e di Matteo Fortarezza per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, proposto nell'interesse di entrambi gli imputati, con il quale viene dedotta una carenza di motivazione della sentenza impugnata con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al secondo comma (attualmente, quarto comma) dell'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, la Corte d'appello di Bari ha adeguatamente motivato l'esclusione dell'attenuante in ragione della tipologia di res ricettate (due autovetture) e del conseguente danno arrecato alle persone offese; tale argomento costituisce un'adeguata motivazione dell'esclusione dell'attenuante anche alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, si deve sempre escludere la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine; soltanto se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, si può procedere alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante de qua, la quale va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (per tutte, tra le moltissime:
Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118-01; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286-01; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214-01). Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende