Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal and factual arguments regarding a crime charge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity in the alleged defect of motivation. The appellant argued against the conviction for the crime of obstructing official duties, but failed to provide specific legal grounds or factual data supporting the non-existence of the crime. Consequently, the court upheld the lower court's finding that the high-speed escape constituted the required elements of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; In appeals for lack of motivation, the appellant must provide concrete specific legal and factual arguments; otherwise, the appeal is inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Gennaro Umberto nato a Canosa di Puglia il 7.12.1995 avverso la sentenza del 16 settembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla prova e alla sussistenza del reato di cui all'art.337 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto privo di concreta specificità non indicando neppure il ricorrente le ragioni di diritto e i dati di fatto dai quali avrebbe dovuto ricavarsi l'insussistenza del reato in esame.
Sul punto la sentenza impugnata risulta immune da censure poiché la Corte territoriale ha accertato, con logica e congrua motivazione, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato evidenziando come, la pericolosa fuga ad alta velocità nel centro abitato di Canosa di Puglia, interrotta solo dall'intervento di un'altra pattuglia dei carabinieri, fosse inequivocabilmente idonea ad integrare la fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen., avendo rivelato la volontà del prevenuto di opporsi allo svolgimento dell'atto di ufficio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il President