Ordinanza — n. 40139/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Aramini Davide nato a Selargius il 13.08.1969 avverso la sentenza del 27 aprile 2022 emessa dalla Corte dì appello di Cagliari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen. con cui si censura la violazione di legge in relazione alla decadenza dalla prova testimoniale è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha precisato - in modo del tutto logico e coerente - che nel caso di specie non vi fossero gli estremi per dichiarare la suddetta decadenza trattandosi del militare che aveva proceduto al controllo e, dunque, di audizione necessaria ai fini della decisione (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 40139/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. con cui si censura la violazione di legge in relazione alla decadenza dalla prova testimoniale è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha precisato - in modo del tutto logico e coerente - che nel caso di specie non vi fossero gli estremi per dichiarare la suddetta decadenza trattandosi del militare che aveva proceduto al controllo e, dunque, di audizione necessaria ai fini della decisione (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Aramini Davide nato a Selargius il 13.08.1969 avverso la sentenza del 27 aprile 2022 emessa dalla Corte dì appello di Cagliari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen. con cui si censura la violazione di legge in relazione alla decadenza dalla prova testimoniale è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha precisato - in modo del tutto logico e coerente - che nel caso di specie non vi fossero gli estremi per dichiarare la suddetta decadenza trattandosi del militare che aveva proceduto al controllo e, dunque, di audizione necessaria ai fini della decisione (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);
Considerato, inoltre, che alle stesse censure si espongono il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso perché il giudice di merito ha ricostruito il fatto evidenziando l'inverosimiglianza della testimonianza della cognata del ricorrente che, ben consapevole dello stato di detenzione dell'Aramini, all'atto del controllo era uscita dall'abitazione (luogo di esecuzione della misura restrittiva) e aveva riferito ai Carabinieri che l'Aramini non era in casa salvo poi affermare, in sede di dibattimento, di essersi sbagliata (cfr. pagg. 4 e 7 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr