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Ordinanza — n. 40138/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40138/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40138/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Costantini Stefano nato a Cesena il 16.10.1964 avverso la sentenza del 21 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente al vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. non è sorretto da concreta specificità e risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che, con logica e sufficiente motivazione, ha accertato l'insussistenza di elementi positivi ai fini della valutazione di proscioglimento dal reato di cui all'art. 385 cod. pen. per particolare tenuità del fatto.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 40138/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Più specificamente, il giudice di merito ha escluso l'occasionalità e la minima rilevanza della condotta alla luce dei plurimi episodi di evasione, della futile motivazione e del comportamento del prevenuto che, alla vista degli agenti, cercava di allontanarsi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale condono delle spese procedurali allontanamento malgrado rischio di persecuzione motivazione inadeguata delle censure costituzionali sospensione dell'allontanamento motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 385 cod. pen
non è sorretto da concreta specificità e risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che, con logica e sufficiente motivazione, ha accertato l'insussistenza di elementi positivi ai fini della valutazione di proscioglimento dal reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Costantini Stefano nato a Cesena il 16.10.1964 avverso la sentenza del 21 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente al vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. non è sorretto da concreta specificità e risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che, con logica e sufficiente motivazione, ha accertato l'insussistenza di elementi positivi ai fini della valutazione di proscioglimento dal reato di cui all'art. 385 cod. pen. per particolare tenuità del fatto.

Più specificamente, il giudice di merito ha escluso l'occasionalità e la minima rilevanza della condotta alla luce dei plurimi episodi di evasione, della futile motivazione e del comportamento del prevenuto che, alla vista degli agenti, cercava di allontanarsi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside