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Ordinanza — n. 40137/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40137/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40137/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIM HAMID nato il 01/06/1992 avverso la sentenza del 11/05/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso aire parti; _ udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposta per ragioni al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. che non prevede la censurabilità della motivazione resa ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e sulla pena concordata. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 7.10.2022 Il consigliere estensore Il Presidente Angelo Capozzi A na PetruzzMis D L l'O ITAT 24 OTT IL CANCE

Regesto Legislator

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art. 129 c.p; Ordinanza — n. 40137/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. che non prevede la censurabilità della motivazione resa ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e sulla pena concordata. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 7.10.2022 Il consigliere estensore Il Presidente Angelo Capozzi A na PetruzzMis D L l'O ITAT 24 OTT IL CANCE

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio motivi di rigore motivi che possono invocarsi motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 129 c.p
che non prevede la censurabilità della motivazione resa ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIM HAMID nato il 01/06/1992 avverso la sentenza del 11/05/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso aire parti; _ udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposta per ragioni al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. che non prevede la censurabilità della motivazione resa ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e sulla pena concordata. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 7.10.2022 Il consigliere estensore Il Presidente Angelo Capozzi A na PetruzzMis D L l'O ITAT 24 OTT IL CANCE