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Ordinanza — n. 40136/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40136/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40136/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Cardile Natale nato a Messina il 7.10.1960 avverso la sentenza del 21 dicembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi à OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine al reato di cui all'ad 385 cod. pen. afferente al vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e 546 comma 1 lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40136/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen. afferente al vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e 546 comma 1 lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione tardiva disturbo di personalità sanzione disciplinare del notaio verosimiglianza dei motivi d'asilo motivazione nel merito
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Cardile Natale nato a Messina il 7.10.1960 avverso la sentenza del 21 dicembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi à OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine al reato di cui all'ad 385 cod. pen. afferente al vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e 546 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen., non è sorretto da concreta specificità e risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal Giudice di merito che, con congrua e logica motivazione, ha accertato l'insussistenza di elementi di segno positivo ai fini della concessione delle attenuanti generiche. Segnatamente, la Corte di appello ha valorizzato i precedenti penali (anche specifici) e le concrete modalità della condotta evidenziando la particolare scaltrezza e abilità e, pertanto, l'impossibilità di attribuire al fatto un minimo disvalore (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore I Pr