Ordinanza — n. 40135/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ezzaitouni Hicham nato in Marocco il 14.02.1989 avverso la sentenza del 22 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente al vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 385 cod. pen. non è sorretto da concreta specificità e risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal Giudice di merito che, in conformità con il dato normativo e con la pacifica giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato l'irrilevanza - ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione - tanto delle ragioni che hanno spinto il prevenuto ad allontanarsi quanto della breve durata dell'allontanamento (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 40135/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. non è sorretto da concreta specificità e risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal Giudice di merito che, in conformità con il dato normativo e con la pacifica giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato l'irrilevanza - ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione - tanto delle ragioni che hanno spinto il prevenuto ad allontanarsi quanto della breve durata dell'allontanamento (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ezzaitouni Hicham nato in Marocco il 14.02.1989 avverso la sentenza del 22 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente al vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 385 cod. pen. non è sorretto da concreta specificità e risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal Giudice di merito che, in conformità con il dato normativo e con la pacifica giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato l'irrilevanza - ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione - tanto delle ragioni che hanno spinto il prevenuto ad allontanarsi quanto della breve durata dell'allontanamento (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consig