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Ordinanza — n. 40134/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding generic mitigating circumstances in criminal sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40134/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity in the ground challenging the omission of generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency, but the appellate court had already thoroughly examined the absence of signs of repentance and the failure to initiate conciliatory measures. The court ruled that such arguments were already adequately evaluated by the trial judge and thus could not be re-examined in the final review stage.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation based on a defect of motivation regarding the omission of generic mitigating circumstances is inadmissible if the argument lacks concrete specificity and merely reproduces issues already sufficiently examined by the court of first instance.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances defect of motivation lack of concrete specificity criminal appeal inadmissibility Court of Cassazione resipiscence requirement conciliatory measures circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Claudio Giusti nato a Livorno il 3.08.1974 avverso la sentenza del 20 gennaio 2022 emessa dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso con cui si censura il vizio di motivazione in relazione all'omessa concessione delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto privo di concreta specificità e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha rilevato l'assenza di segnali di resipiscenza e di consapevolezza del disvalore della condotta tenuta oltre che l'omessa attivazione del ricorrente in termini risarcitori e conciliativi nei confronti delle persone offese (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il President