Ordinanza — n. 40133/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCA GENEL nato a GIRASOLE il 17/04/1973 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che i quattro motivi sulla responsabilità sono generica e parcellizzata riproposizione in fatto di questioni devolute in appello rispetto alla incensurabile valutazione della Corte di merito a riguardo (v. pg. 4 e sgg. della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40133/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pg. 4 e sgg. della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCA GENEL nato a GIRASOLE il 17/04/1973 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che i quattro motivi sulla responsabilità sono generica e parcellizzata riproposizione in fatto di questioni devolute in appello rispetto alla incensurabile valutazione della Corte di merito a riguardo (v. pg. 4 e sgg. della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022