Ordinanza — n. 40132/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOUK KHALID nato il 28/09/1971 avverso la sentenza del 04/05/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINO Cto_a_Vviso alle parti; c udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposta per ragioni al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. che non prevede la censurabilità della motivazione resa ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e sulla pena concordata. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 7.10.2022 Il consigliere estensore Presidente Angelq C,apozzi frha Petruzz llis D E I>OSI itArA IN CAI\CLUIV:i n 2 4 O T1 2'0 c.",":CEITIERE P
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 c.p; Ordinanza — n. 40132/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. che non prevede la censurabilità della motivazione resa ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e sulla pena concordata. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 7.10.2022 Il consigliere estensore Presidente Angelq C,apozzi frha Petruzz llis D E I>OSI itArA IN CAI\CLUIV:i n 2 4 O T1 2'0 c.",":CEITIERE P
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOUK KHALID nato il 28/09/1971 avverso la sentenza del 04/05/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINO Cto_a_Vviso alle parti; c udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposta per ragioni al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. che non prevede la censurabilità della motivazione resa ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e sulla pena concordata. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 7.10.2022 Il consigliere estensore Presidente Angelq C,apozzi frha Petruzz llis D E I>OSI itArA IN CAI\CLUIV:i n 2 4 O T1 2'0 c.",":CEITIERE P