Italian Court dismisses appeal as generic factual attacks on lower court's discretionary sentencing decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's sentencing based on generic factual criticisms regarding the credibility of witnesses and the recidivism assessment. The court rejected these arguments as insufficient because they failed to provide specific legal grounds to overturn the appellate court's discretionary evaluation of the criminal conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only generic factual attacks on the lower court's discretionary assessment of credibility and recidivism without specific legal arguments to overturn the motivated decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCIARELLA CLAUDIO nato a VITTORIA il 26/08/1965 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo sulla responsabilità è genericamente proposto in fatto rispetto alla incensurabile valutazione della Corte di merito che ha puntualmente motivato in ordine alla attendibilità della ricostruzione fornita dagli operanti; Ritenuto che il motivo in ordine alla recidiva è generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato incensurabilmente le modalità di commissione del reato quale espressione della progressione criminosa del ricorrente pluripregiudicato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022