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Ordinanza — n. 40130/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-mandatory qualification error and unfounded confiscation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40130/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a re-qualification of the offense as a minor crime and challenged the confiscation order. The court rejected these claims because the alleged qualification error was not a manifest error under the law and the confiscation was based on sound reasoning regarding disproportionate income.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal based on a non-mandatory qualification of the offense is inadmissible unless it constitutes a manifest error, which requires the qualification to be immediately obvious and devoid of any room for opinion.

Parole chiave

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non-mandatory qualification manifest error standard confiscation of assets procedural costs Cassation appeal inadmissibility indigenza finanziaria patrimonio sufficiente beni di famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 Rv. 281116
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELBOSE GODS C:U:I:04WDLE3 TIME nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 13/04/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo sulla mancata qualificazione secondo l'ipotesi lieve è proposta per ragioni non ammesse dall'ordinamento in quanto , in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 Rv. 281116), risolvendosi la censura in una non consentita rivalutazione del fatto;

Ritenuto che il secondo motivo sulla confisca è manifestamente infondato rispetto alla specifica incensurabile motivazione a riguardo della ritenuta sproporzione reddituale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7.10.2