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Ordinanza — n. 40129/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism grounds as merits were already properly examined by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40129/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the finding of recidivism, but the court noted this ground was merely a repetition of arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Catania. Consequently, the court ruled that the lower court's assessment of the multiple prior drug-related convictions was legally sound and required no further review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 646 c.p.p.: The court must declare an appeal inadmissible if the sole ground raised is a repetition of censure already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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recidivism appeal repetition of censure inadmissible appeal drug offenses procedural dismissal reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 646 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILLERA ANTONINO nato a CATANIA il 23/06/1996 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo sulla affermazione della recidiva risulta riproduttiv0 di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, risultando puntualmente verificata in base alle plurime precedenti condanne per analoghi reati in materia di stupefacenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022