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Ordinanza — n. 40128/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40128/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40128/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAMI HAMDA nato il 03/02/1991 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita fa relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; V OSSERVA Ritenuto che il motivo in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto rispetto alla considerazione del precedente ostativo successivo alla prima condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40128/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022

Parole chiave

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remissione della pena sospensione di pena liberazione condizionale pene condizionali condono delle spese procedurali adeguamento della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAMI HAMDA nato il 03/02/1991 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita fa relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; V OSSERVA Ritenuto che il motivo in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto rispetto alla considerazione del precedente ostativo successivo alla prima condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022