Ordinanza — n. 40128/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAMI HAMDA nato il 03/02/1991 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita fa relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; V OSSERVA Ritenuto che il motivo in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto rispetto alla considerazione del precedente ostativo successivo alla prima condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 40128/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAMI HAMDA nato il 03/02/1991 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita fa relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; V OSSERVA Ritenuto che il motivo in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto rispetto alla considerazione del precedente ostativo successivo alla prima condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022