Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40127/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40127/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40127/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGERI BENEDETTO nato a MONASTERACE il 18/08/1962 avverso la sentenza del 24/01/2022 del GIP TRIBUNALE di MONZA_ dato avviso alle pa udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposta per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. che non prevede la censurabilità della motivazione sulla pena concordata; Rilevato che, quanto alle ragioni della confisca, il ricorso è manifestamente infondato in considerazione della incensurabile motivazione a riguardo;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40127/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. che non prevede la censurabilità della motivazione sulla pena concordata; Rilevato che, quanto alle ragioni della confisca, il ricorso è manifestamente infondato in considerazione della incensurabile motivazione a riguardo;

Parole chiave

Generato dall'IA
cosa accessoria bene sequestrato sottrazione di cose sequestrate spese accessorie estradizione accessoria occultamento di beni
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGERI BENEDETTO nato a MONASTERACE il 18/08/1962 avverso la sentenza del 24/01/2022 del GIP TRIBUNALE di MONZA_ dato avviso alle pa udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposta per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. che non prevede la censurabilità della motivazione sulla pena concordata; Rilevato che, quanto alle ragioni della confisca, il ricorso è manifestamente infondato in considerazione della incensurabile motivazione a riguardo;

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 7.10.2022 Il consigliere estensore Iílresidente Anglo Capozzi Anna' Petruellis --Le) L-- D E POSITIA IN CANCLLLERI 24 OTT 20221 IL CANCELL