Ordinanza — n. 40126/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCARDI VINCENZO nato a TORINO il 08/04/1984 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure propongono del tutto genericamente questioni di fatto rispetto all'incensurabile motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 390 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 390 cod. pen; Ordinanza — n. 40126/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 390 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCARDI VINCENZO nato a TORINO il 08/04/1984 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure propongono del tutto genericamente questioni di fatto rispetto all'incensurabile motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 390 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022