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Ordinanza — n. 40126/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40126/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40126/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCARDI VINCENZO nato a TORINO il 08/04/1984 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure propongono del tutto genericamente questioni di fatto rispetto all'incensurabile motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 390 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022

Regesto Legislator

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art. 390 cod. pen; Ordinanza — n. 40126/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 390 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori pentito perizia psichiatrica insufficiente menomazione psichica delitto risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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art. 390 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCARDI VINCENZO nato a TORINO il 08/04/1984 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure propongono del tutto genericamente questioni di fatto rispetto all'incensurabile motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 390 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022