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Ordinanza — n. 40125/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for attacking reasoning not covered by Art. 448 c.p.p. § 2-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40125/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the criminal appeal inadmissible because it sought to challenge the court's reasoning, which falls outside the specific grounds for appeal listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for the review of the judgment's motivation, but the court noted that such reasoning is not censurable under Article 129 of the same code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it attacks the reasoning of the judgment, as the law does not provide for the censurability of the motivation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Art. 448 c.p.p. § 2-bis censurability of reasoning Art. 129 c.p.p. procedural costs award procedura di ricusazione censure procedurali censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
che non prevede la censurabilità della motivazione resa ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
art. 129 c.p
che non prevede la censurabilità della motivazione resa ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLAQUEVA GIUSEPPE nato a TREBISACCE il 26/11/1993 avverso la sentenza del 03/03/2022 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la re azion svo ta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è propostq,per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. che non prevede la censurabilità della motivazione resa ai sensi dell'art. 129 c.p.p. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 7.10.2022 Il consigliere estensore esidente Angelo Capozzi Petruzzellis i DE POSI A IN CANCIII_ LA 24 OTT IL CANCELLIERE • MIRTO Dort.sqi Pao/a / N CUI_ ERI: Dott.s