Cassation court dismisses appeal as generic reproach against lower court's factual assessment and discretionary sentencing powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a lighter classification and general mitigating circumstances, but the court found these arguments to be generic reproaches against the lower court's factual evaluation and discretionary sentencing decisions. Consequently, the court rejected the claims as they did not constitute valid legal grounds for overturning the first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on generic reproaches against the factual assessment of the court of first instance or the exercise of discretionary powers by the court of appeal are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABBATINO ANTONIO nato a SANT'ANASTASIA il 27/05/1956 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo sulla mancata qualificazione secondo l'ipotesi lieve è generica riproposizione in fatto rispetto alla incensurabile valutazione della Corte di merito che ha considerato le oltre cento dosi ricavabili dallo stupefacente e dalle circostanze della condotta realizzata nel corso degli arresti domiciliari;
Ritenuto che il secondo motivo in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti c.d. generiche è generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato l'assenza di un effettivo contributo alle indagini e l'obiettivo rilievo della recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7.10.2022