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Ordinanza — n. 40122/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40122/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40122/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVONE MELANIA nato a SESSA AURUNCA il 16/08/1958 avverso la sentenza del 26/04/2022 del GIP TRIBUNALE di SAVONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi p tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che non prevede la ,f--- censurabilità della motivazione sulla pena concordata; Rilevato che, quanto alle ragioni della confisca, il ricorso è manifestamente infondato in considerazione della incensurabile motivazione a riguardo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40122/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che non prevede la ,f--- censurabilità della motivazione sulla pena concordata; Rilevato che, quanto alle ragioni della confisca, il ricorso è manifestamente infondato in considerazione della incensurabile motivazione a riguardo;

Parole chiave

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confisca del veicolo a motore guida nonostante revoca della patente detentore di veicolo azione di risarcimento danni da sequestro confisca dei beni vendita a titolo di autotutela
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVONE MELANIA nato a SESSA AURUNCA il 16/08/1958 avverso la sentenza del 26/04/2022 del GIP TRIBUNALE di SAVONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi p tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che non prevede la ,f--- censurabilità della motivazione sulla pena concordata; Rilevato che, quanto alle ragioni della confisca, il ricorso è manifestamente infondato in considerazione della incensurabile motivazione a riguardo;

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 7.10.2022 Il consigli re estensore Ilresidente) Ang Ca oI z