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Ordinanza — n. 40121/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging reasoning under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40121/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant attempted to challenge the trial court's reasoning, but the Court found this ground for appeal was not provided for in Article 448, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure. Since the reasoning of the lower court is not subject to review under Article 129 of the same code, the appeal was rejected without merits.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it challenges the reasoning of the judgment, as such reasoning is not subject to review under the statutory provisions governing admissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal reasoning review Cassation procedure Article 129 c.p.p. procedural costs motivi di cassazione opposizione al precetto esecutivo ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Art. 129 c.p.p.
che non prevede la censurabilità della motivazione resa ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
art. 129 c.p
che non prevede la censurabilità della motivazione resa ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE CARMELO nato a PALERMO il 14/05/1961 avverso la sentenza del 07/07/2021 del TRIBUNALE di PALERMO_ dato avviso alle parti; ; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposta per ragioni al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. che non prevede la censurabilità della motivazione resa ai sensi dell'art. 129 c.p.p. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 7.10.2022 Il consigliere estensore Il Presidente Anglo Capozzi rAna Petruzzellis E POSITA -I \ IN CANCELLA 2 4 OTT 2