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Ordinanza — n. 40120/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for exceeding statutory grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40120/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a specific ground of responsibility and a factual re-evaluation of the sentence, which the court found outside the strict limits of Article 448, paragraph 2, second comma, of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected because it proposed reasons not permitted by the specific procedural track and involved a generic reassessment of facts.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Appeals must strictly adhere to statutory grounds, and proposals for new responsibility motives or generic factual re-evaluations render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Article 448 Code of Criminal Procedure grounds of appeal limitations procedural track requirements factual re-evaluation prohibition procedural costs award Italian criminal procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACCHIO ANTONIO nato a PAGANI il 08/04/1970 avverso la sentenza del 04/11/2021 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposta per ragioni al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. postulando erroneamente una motivazione della responsabilità non prevista dal rito adito ed involgendo genericamente una rivalutazione delle ragioni in fatto sulla determinazione della pena.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 7.10.2022 Il consigliere estensore i !II Presidente Anglo Capozzi ./Abna Petru Zellis D E POSII A IN CANCELLII,RP 24 OTT 2 IL CANC