Ordinanza — n. 40119/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELMEY MOHAMMED nato il 28/05/1988 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo sull'omessa rinnovazione del dibattimento è manifestamente infondato sull'assorbente corretta considerazione della successiva istanza dell'imputato al rito abbreviato c.d. secco; Ritenuto che il secondo motivo sul travisamento della prova è generica riproposizione in fatto rispetto alla incensurabile valutazione della Corte di merito in ordine alla percepita cessione al Ghimp effettuata dal ricorrente;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis c.p; Ordinanza — n. 40119/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il terzo motivo sull'illogicità del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è genericamente proposto rispetto alla più complessiva valutazione delle circostanze del fatto e della sua gravità; Ritenuto che il quarto motivo in ordine al diniego delle attenuanti c.d. generiche, del beneficio della non menzione e sull'entità della pena è generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato il precedente per rapina a carico del ricorrente e l'assenza di elementi a lui favorevoli.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELMEY MOHAMMED nato il 28/05/1988 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo sull'omessa rinnovazione del dibattimento è manifestamente infondato sull'assorbente corretta considerazione della successiva istanza dell'imputato al rito abbreviato c.d. secco; Ritenuto che il secondo motivo sul travisamento della prova è generica riproposizione in fatto rispetto alla incensurabile valutazione della Corte di merito in ordine alla percepita cessione al Ghimp effettuata dal ricorrente;
Ritenuto che il terzo motivo sull'illogicità del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è genericamente proposto rispetto alla più complessiva valutazione delle circostanze del fatto e della sua gravità; Ritenuto che il quarto motivo in ordine al diniego delle attenuanti c.d. generiche, del beneficio della non menzione e sull'entità della pena è generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato il precedente per rapina a carico del ricorrente e l'assenza di elementi a lui favorevoli.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.