Ordinanza — n. 40118/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTAMURA SALVATORE nato a NAPOLI il 08/03/1997 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, risultando la causa negata sulla base della concreta gravità della condotta tesa a conseguire un notevole profitto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40118/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, risultando la causa negata sulla base della concreta gravità della condotta tesa a conseguire un notevole profitto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTAMURA SALVATORE nato a NAPOLI il 08/03/1997 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, risultando la causa negata sulla base della concreta gravità della condotta tesa a conseguire un notevole profitto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022