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Ordinanza — n. 40117/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds were already adequately examined and rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40117/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because both legal grounds raised by the appellant were already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for generic mitigating circumstances and non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the lower court denied these based on the gravity of the crime and the repetition of the conduct. Consequently, the court upheld the original judgment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.: Appeals are inadmissible when the grounds raised are merely reproductions of censure already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds already examined Article 131-bis generic mitigation indigenza processuale non provata rinuncia alla motivazione testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
generiche e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
generiche e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANINO ROSA nato a POZZUOLI il 20/01/1958 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi - rispettivamente - sul diniego delle attenuanti c.d. generiche e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risultano riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, risultando le prime negate sulla base della gravità del fatto e dalla sostanziale assenza di elementi favorevoli e la seconda esclusa sulla base della reiterazione della condotta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022