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Ordinanza — n. 40116/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40116/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40116/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEJRI AMINE nato il 11/03/1983 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo sulla assenza di motivazione in ordine alla violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed il secondo motivo sulla pena sono palesemente generici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40116/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. ed il secondo motivo sulla pena sono palesemente generici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie ammende per infrazione procedurale ammonizione pene e misure condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEJRI AMINE nato il 11/03/1983 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo sulla assenza di motivazione in ordine alla violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed il secondo motivo sulla pena sono palesemente generici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022