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Ordinanza — n. 40114/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as groundless regarding liability and recidivism due to correct lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40114/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Arusa and Federico inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The court found the arguments concerning liability and the specific treatment of recidivism to be manifestly unfounded because the lower court had already provided correct and sufficient reasoning on these points. Consequently, the appeals were rejected without merit, and the appellants were condemned to cover their legal expenses.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the grounds are manifestly unfounded or based on factual issues contrary to the clear and correct reasoning of the appealed judgment.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal correct lower court reasoning recidivism evaluation liability arguments rejected procedural costs condemnation recidiva nell'infrazione motivi di cassazione risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARUSA ROBERTO nato a PALERMO il 04/01/1981 FEDERICO CARMELO nato a PALERMO il 16/12/1991 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che, quanto al ricorso nell'interesse di Arusa, i motivi sulla responsabilità (1, in relazione al capo a; 2, in relazione al capo b) sono manifestamente infondati oltre che proposti per questioni di fatto rispetto alla incensurabile motivazione a riguardo (v. pg. 6 e sg. della sentenza impugnata); del pari, manifestamente infondato è il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio in relazione alla specifica corretta motivazione a riguardo (v. pg. 7, ibidem);

Ritenuto, quanto al ricorso nell'interesse di Federico sulla recidiva, che esso è manifestamente infondato rispetto alla specifica corretta valutazione sulla maggiore pericolosità palesata dal reato per il quale si è proceduto in base ai due precedenti specifici a suo carico; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7.10.20