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Ordinanza — n. 40113/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as already adequately examined by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40113/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances were omitted, but the court found these grievances repetitive of issues already thoroughly evaluated and rejected by the appellate court. Consequently, the decision stands because the lower court provided sufficient legal reasoning that the higher court deemed adequate.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of censure already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances repetitive censure inadmissible appeal Corte di Cassazione procedural costs sufficient motivation appellate review attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNOTTI LUCA nato a ROMA il 31/07/1982 avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo sulla omessa concessione delle attenuanti c.d. generiche risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, tenuto conto della puntuale motivazione della prima sentenza condivisa dalla sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022