Ordinanza — n. 40111/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Altieri Marcello, nato a Palermo il 05.10.1961 avverso la sentenza del 26 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, inerente all'erronea applicazione della legge penale e al vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché reiterativo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con particolare riferimento alle modalità dell'azione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40111/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che ad analoga conclusione si espone il motivo relativo all'omesso bilanciamento con prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, risultando il provvedimento impugnato sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, in relazione ai plurimi precedenti penali e alla negativa personalità dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Altieri Marcello, nato a Palermo il 05.10.1961 avverso la sentenza del 26 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, inerente all'erronea applicazione della legge penale e al vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché reiterativo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con particolare riferimento alle modalità dell'azione;
Considerato, inoltre, che ad analoga conclusione si espone il motivo relativo all'omesso bilanciamento con prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, risultando il provvedimento impugnato sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, in relazione ai plurimi precedenti penali e alla negativa personalità dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres