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Ordinanza — n. 40110/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal law application and sentencing circumstances as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40110/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Antonio Aversano's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different criminal law interpretation regarding obstruction of safety personnel and requested general mitigating circumstances. The court rejected these grounds because they were already properly examined and dismissed by the lower court with sufficient reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals challenging criminal law application or sentencing circumstances are inadmissible if the lower court's decision is based on sufficient and non-illogical reasoning that adequately addressed the arguments.

Parole chiave

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criminal law application general mitigating circumstances inadmissible appeal safety personnel obstruction Cassa delle ammende attentato facoltà di astenersi dal testimoniare tentate lesioni personali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

guente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Aversano Antonio, nato a Napoli il 21.04.1986 avverso la sentenza del 15 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, inerente all'erronea applicazione della legge penale in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha posto in luce come la condotta del ricorrente fosse diretta ad impedire l'accesso degli operanti nella camera di sicurezza per impedire atti autolesionistici del predetto, e, dunque, ad impedire il compimento di un atto d'ufficio;

Considerato, inoltre, che il motivo di ricorso afferente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è parimenti non consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché la sentenza d'appello risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, fondata sull'assenza di elementi di segno positivo da valorizzare ai fini della concessione, nonché sulla mancata manifestazione di segni di revisione critica della condotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore , I Presid