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Ordinanza — n. 40109/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40109/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40109/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Maria Paolo, nato a Palermo il 14.02.1971 avverso la sentenza del 4 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dello stato di necessità ai sensi dell'art. 54 cod. pen., e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, quanto al primo aspetto, per insussistenza di una situazione di concreto pericolo di danno grave alla persona; quanto al secondo aspetto evidenziando, alla luce delle concrete modalità del fatto, la sua obiettiva gravità (cfr. pag. 2 s.i.);

Regesto Legislator

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art. 54 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40109/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 54 cod. pen., e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, quanto al primo aspetto, per insussistenza di una situazione di concreto pericolo di danno grave alla persona; quanto al secondo aspetto evidenziando, alla luce delle concrete modalità del fatto, la sua obiettiva gravità (cfr. pag. 2 s.i.);

Parole chiave

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violenza domestica pericolo per l'incolumità pubblica aggressione fisica inesigibile malgrado lesioni salute risarcimento per atto illecito inviolabilità del domicilio

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
pen., e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Maria Paolo, nato a Palermo il 14.02.1971 avverso la sentenza del 4 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dello stato di necessità ai sensi dell'art. 54 cod. pen., e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, quanto al primo aspetto, per insussistenza di una situazione di concreto pericolo di danno grave alla persona; quanto al secondo aspetto evidenziando, alla luce delle concrete modalità del fatto, la sua obiettiva gravità (cfr. pag. 2 s.i.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Presi