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Ordinanza — n. 40108/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40108/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40108/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da PEZZELLA ANTONIO, nato ad Aversa il 07/10/1992 avverso la sentenza del 25 giugno 2022 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990 e il conseguente vizio di motivazione, non è ammesso dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di censure adeguatamente vagliate dal giudice di merito e disattese con corretti argomenti giuridici (cfr. pp. 2-3 del provvedimento impugnato).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40108/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990 e il conseguente vizio di motivazione, non è ammesso dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di censure adeguatamente vagliate dal giudice di merito e disattese con corretti argomenti giuridici (cfr. pp. 2-3 del provvedimento impugnato).

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative sanzione disciplinare dell'avvocato eccezione di incostituzionalità ricorso per cassazione
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da PEZZELLA ANTONIO, nato ad Aversa il 07/10/1992 avverso la sentenza del 25 giugno 2022 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990 e il conseguente vizio di motivazione, non è ammesso dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di censure adeguatamente vagliate dal giudice di merito e disattese con corretti argomenti giuridici (cfr. pp. 2-3 del provvedimento impugnato).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consiglie