Ordinanza — n. 40108/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da PEZZELLA ANTONIO, nato ad Aversa il 07/10/1992 avverso la sentenza del 25 giugno 2022 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990 e il conseguente vizio di motivazione, non è ammesso dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di censure adeguatamente vagliate dal giudice di merito e disattese con corretti argomenti giuridici (cfr. pp. 2-3 del provvedimento impugnato).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40108/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990 e il conseguente vizio di motivazione, non è ammesso dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di censure adeguatamente vagliate dal giudice di merito e disattese con corretti argomenti giuridici (cfr. pp. 2-3 del provvedimento impugnato).
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da PEZZELLA ANTONIO, nato ad Aversa il 07/10/1992 avverso la sentenza del 25 giugno 2022 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990 e il conseguente vizio di motivazione, non è ammesso dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di censure adeguatamente vagliate dal giudice di merito e disattese con corretti argomenti giuridici (cfr. pp. 2-3 del provvedimento impugnato).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consiglie