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Ordinanza — n. 39976/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39976/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39976/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Roma, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di Ousman Daffeh per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Roma il 7 gennaio 2021. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto violazione di legge, in ordine ai criteri di valutazione delle prove, e vizi motivazionali in merito alla ritenuta insussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. In particolare, la Corte territoriale avrebbe escluso la sussistenza della circostanza attenuante di cui innanzi con una stringata motivazione, senza argomentare in merito alla sostanza stupefacente in oggetto e basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni rese dall'acquirente dello stupefacente.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39976/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Occorre premettere e ribadire il principio per cui la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi quelli in materia di stupefacenti, inclusa la fattispecie di «lieve entità» prevista dall'art. 73, comma 5, n. 309 del 1990 (ex plurimis, Sez. U, n. 24990 del 30/10/2020, Dabo, Rv. 279499).

Parole chiave

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traffico grave di stupefacenti danno differenziale danno patrimoniale reato di poca entità danno patrimoniale procurato con astuzia difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAFFEH OUSMAN nato il 04/09/1988 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Roma, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di Ousman Daffeh per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Roma il 7 gennaio 2021.

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto violazione di legge, in ordine ai criteri di valutazione delle prove, e vizi motivazionali in merito alla ritenuta insussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. In particolare, la Corte territoriale avrebbe escluso la sussistenza della circostanza attenuante di cui innanzi con una stringata motivazione, senza argomentare in merito alla sostanza stupefacente in oggetto e basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni rese dall'acquirente dello stupefacente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. Occorre premettere e ribadire il principio per cui la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi quelli in materia di stupefacenti, inclusa la fattispecie di «lieve entità» prevista dall'art. 73, comma 5, n. 309 del 1990 (ex plurimis, Sez. U, n. 24990 del 30/10/2020, Dabo, Rv. 279499).

3. Orbene, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio di cui innanzi, con motivazione non sindacabile in questa sede in quanto esente dai vizi prospettati, tanto con riferimento al lucro, valutando unitariamente quello conseguito dalla vendita della dose (30,00 euro) e quello ricavabile dalla vendita di altra eroina in suo possesso, tanto con riferimento all'evento. Quest'ultimo è stato considerato non di speciale tenuità in ragione dell'offensività della condotta, in quanto posta in essere sulla pubblica via e da soggetto ritenuto i abitualmente dedito all'attività di spaccio in forza delle dichiarazioni rese dall'acquirente della dose di stupefacente circa la realizzazione di altre cessioni in suo favore da parte dell'imputato. 3.1.

Trattasi, peraltro, di dichiarazioni rese da persona informata dei fatti ed utilizzabili in ragione del rito scelto dall'imputato (il giudizio abbreviato), non necessitando quindi, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, di riscontri estrinseci eventualmente emergenti da attività di polizia giudiziaria ovvero dagli esiti di indagini tecniche consistenti in intercettazioni di comunicazioni o conversazioni telefoniche o tra presenti. Deve difatti ribadirsi sul punto il principio per cui l'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti e come testimone in dibattimento, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale, derivando da ciò la utilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle rispettive qualità (ex plurimis:

Sez. U., n. 21837 del 22/02/2007, Morea, Rv. 236370; Sez. 3, n. 2441 del 09/10/2014, dep. 2015, D'Onofrio, Rv. 261953).

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 set