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Ordinanza — n. 39973/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning on administrative license suspension exceeding statutory median.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39973/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the lower court's reasoning on the administrative license suspension was deemed sufficient. The appellant argued for a higher penalty, but the court found the trial judge adequately motivated the decision by referencing the severity of the violation, the damage caused, and the danger of further driving. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 222 cod. strada; Art. 218 comma 2 cod. strada: When the administrative sanction of license suspension exceeds the statutory median, the judge must explicitly motivate the decision based on the gravity of the violation, the extent of damage, and the danger posed by further driving.

Parole chiave

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administrative license suspension statutory median penalty judicial motivation requirement road traffic offense cassation inadmissibility discretionary sentencing procedural costs sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Chieti con la pronuncia di cui in epigrafe, con riferimento ad omicidio stradale e lesioni personali di più persone, ha applicato su richiesta delle parti, ex art. 444 cod.
Art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza l'imputato, per mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, enunciato nei termini necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp.
Art. 222 cod. strada
pen.), con il quale si deducono la falsa applicazione dell'art. 222 d.lgs.
Art. 218 comma 2 cod. strada
pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
Corte cost. n. 88 del 2019
Il giudice di merito ha difatti dapprima chiarito che, in forza dell'intervento di Corte cost. n. 88 del 2019 in merito all'art.
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Chieti con la pronuncia di cui in epigrafe, con riferimento ad omicidio stradale e lesioni personali di più persone, ha applicato su richiesta delle parti, ex art. 444 cod.
art. 133 cod. pen
strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 37628 del 30/09/2021, Di Cristofaro
Sez. 4, Sentenza n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani
Sez. 4, Sentenza n. 35670 del 26/06/2007, Petiti
Sez. 4, Sentenza n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv.
Sez. 4, Sentenza n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi
237470; Sez. 4, Sentenza n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv.
Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro
Da ciò consegue che il giudice, nel determinare la durata della sospensione della patente, laddove la stessa superi la media edittale all'uopo prevista, deve bensì fornirne - come detto - adeguata motivazione (principio ricavabile a contrario anche da Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 8488 del 27/05/1998, Bosio
259211), ma nel fornire motivazione delle proprie statuizioni sul punto deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. U, Sentenza n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA ROCCO nato a GUARDIAGRELE il 08/11/1980 avverso la sentenza del 02/02/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.u.p. del Tribunale di Chieti con la pronuncia di cui in epigrafe, con riferimento ad omicidio stradale e lesioni personali di più persone, ha applicato su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a Rocco Ferrara la pena di due anni e otto mesi di reclusione oltre che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni e otto mesi (considerata la riduzione massima per il rito).

2. Avverso la sentenza l'imputato, per mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, enunciato nei termini necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono la falsa applicazione dell'art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. «cod. strada») nonché l'assenza di motivazione in merito all'applicazione della sanzione amministrativa determinata nella misura massima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorrente richiama esplicitamente i principi di legittimità governanti la materia come sintetizzati da Sez.4, n. 37628 del 30/09/2021, Di Cristofaro (dallo stesso citata) per cui allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in misura modesta e comunque inferiore alla media, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (Sez. 4, Sentenza n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395;

Sez. 4, Sentenza n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470; Sez. 4, Sentenza n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738). Ne discende, specularmente, per la citata sentenza Di Cristofaro, che quando - come nella specie - la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosta sensibilmente dal minimo edittale, ed anzi supera la media della forbice edittale, il giudice è tenuto ad assolvere l'onere motivazionale sul punto dando adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in siffatta misura la durata sanzione amministrativa accessoria de qua.

Tanto più che essa è sottratta alla pattuizione delle parti ed è il giudice a determinarla autonomamente e discrezionalmente. Sempre mutuando l'iter logico-giuridico della sentenza innanzi richiamata, il ricorrente ricorda che occorre tenere conto del fatto che, nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661).

Da ciò consegue che il giudice, nel determinare la durata della sospensione della patente, laddove la stessa superi la media edittale all'uopo prevista, deve bensì fornirne - come detto - adeguata motivazione (principio ricavabile a contrario anche da Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211), ma nel fornire motivazione delle proprie statuizioni sul punto deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. U, Sentenza n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982).

3. Premesso quanto innanzi, il ricorrente, ripercorsi i principi di legittimità in materia, nell'articolazione concreta della doglianza non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza che, differentemente da quanto paventato, sul puto della commisurazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria si diffonde con dovizia di particolari e con argomentazioni in linea con gli stessi principi richiamati in ricorso (che, pertanto, sul puto e in merito alla dedotta violazione di legge, si mostra manifestamente infondato). Il giudice di merito ha difatti dapprima chiarito che, in forza dell'intervento di Corte cost. n. 88 del 2019 in merito all'art. 222 cod. strada, la fattispecie concreta vede l'applicazione alternativa della sanzione della revoca della patente di guida o della sanzione della sospensione della stessa, ritenendo poi di applicare la seconda e più mite sanzione in quanto adeguata alla gravità del comportamento dell'imputato.

La concreta durata della sospensione è stata poi argomentata sostanzialmente ex art. 218 cod. strada con particolare riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Il riferimento lo si rinviene a chiare lettere nell'ultimo capoverso dei motivi della decisione (pag. 2). Il giudice di merito tiene difatti conto, anche ai fini anche della gravità del pericolo derivante dall'ulteriore circolazione, delle circostanze del fatto con particolare riferimento alle condizioni di tempo e di luogo della condotta (tenuta j alle ore 15:40, in condizioni di piena visibilità e di buone condizioni atmosferiche, con asfalto in condizioni normali e strada munita di segnaletica recante il limite / di velocità di 50 km e il divieto di sorpasso) oltre che del grado della colpa, già valutato anche in ragione dell'altrui condotta colposa consistente nel mancato azionannento delle cinture di sicurezza.

A quanto innanzi è stata altresì aggiunta l'entità del danno, in considerazione della causazione di omicidio colposo e di lesioni personali colpose plurime.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.