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Ordinanza — n. 39972/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39972/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39972/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Bologna con la pronuncia di cui in epigrafe, all'esito d'impugnazione della sentenza di primo grado anche con riferimento alla responsabilità per la fattispecie penale, ha dichiarato nei confronti di Casadei Massari Filippo estino per prescrizione il reato di cui all'ad. 186, comma 2), lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. «cod. strada»), disponendo la trasmissione degli atti al Prefetto competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (indicando la sospensione della patente di guida per mesi sei).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39972/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente sanzione amministrativa guida in stato di ebbrezza qualificata abbandono del procedimento per infrazione stradale sospensione di pena divieto di condurre

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASADEI MASSARI FILIPPO nato a RIMINI il 12/08/1974 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Bologna con la pronuncia di cui in epigrafe, all'esito d'impugnazione della sentenza di primo grado anche con riferimento alla responsabilità per la fattispecie penale, ha dichiarato nei confronti di Casadei Massari Filippo estino per prescrizione il reato di cui all'ad. 186, comma 2), lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. «cod. strada»), disponendo la trasmissione degli atti al Prefetto competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (indicando la sospensione della patente di guida per mesi sei).

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, enunciato nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deduce l'erronea applicazione di legge. La Corte territoriale, in particolare, nonostante la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, intervenuta all'esito di giudizio d'impugnazione vedente anche sulla responsabilità penale dell'imputato, avrebbe errato nel non limitarsi a disporre la trasmissione degli atti al Prefetto competente in merito alle sanzioni amministrative accessorie ma avrebbe direttamente comminato la sanzione della sospensione della patente per la durata di sei mesi, rimettendo al Prefetto l'applicazione della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'art. 186, comma 2, lett.

b) cod. strada dispone che all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. 2.1. Il Prefetto, ai sensi dell'ad. 224, comma 3, cod. strada nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, della sospensione o della revoca della patente, e procede ai sensi degli artt. 218 e 219 cod. strada nelle parti compatibili. 2.2.

In forza dell'esplicita lettera della disposizione in esame, come già chiarito dalla Suprema Corte, spetta al Prefetto, nell'esercizio della funzione amministrativa attribuitagli dalla legge, verificare se nel caso concreto ricorrano i presupposti di legge per applicare una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada e, in caso positivo, procedere all'applicazione di essa senza essere in ciò vincolato dalla statuizione del giudice di merito. Tanto si desume ... anche dal tenore dell'art. 221, comma 2, cod. strada che prevede espressamente che la competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità (ex plurimis:

Sez. 4, n. 27405 del 10/05/2018, Quintini, Rv. 273088). 2.3. Trattandosi di sanzioni amministrative accessorie conseguenti, come espressamente previsto dall'art. 186 cod. strada, all'accertamento del reato, è stato altresì precisato in sede di legittimità che è comunque legittima la decisione del giudice d'appello, il quale, pur dichiarando l'estinzione del reato, confermi la statuizione relativa alle dette sanzioni, allorquando l'impugnazione, diversamente da quanto avvenuto nella specie, non abbia investito il punto della decisione concernente la responsabilità penale ed il fatto-reato sia stato definitivamente accertato (in merito si vedano in particolare Sez. 4, n. 6740 del 03/02/2015, Mazzoleni, Rv. 262250, in merito alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente e della confisca del veicolo, in ordine alla fattispecie di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, e Sez. 4, n. 6154 del 19/12/2017, dep. 2018, Vaccari, Rv. 272181, con particolare riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della confisca della vettura). 2.4.

Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso per carenza d'interesse: non essendo stato accertato definitivamente il fatto-reato, in ragione della proposizione dell'appello anche in merito alla responsabilità penale, una volta ricevuta la copia degli atti, sarà difatti l'autorità amministrativa a dover valutare se applicare a carico di Casadei Massari Filippo la sanzione e l'eventuale durata.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec