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Ordinanza — n. 39968/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39968/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39968/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Palermo, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna di Riccardo Migliore per le fattispecie di cui agli artt. 186, commi 7, e 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («cod. strada»). Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Sostanzialmente si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale per aver ritenuto tardiva l'eccezione, che il ricorrente avrebbe invece sollevato in sede di discussione in primo grado e riproposto con l'appello, relativa alla violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, antecedentemente all'invito di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrico e tossicologico in merito ai quali si è concretizzato il rifiuto di Riccardo Migliore.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39968/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 186, commi 7, e 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («cod. strada»). Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Sostanzialmente si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale per aver ritenuto tardiva l'eccezione, che il ricorrente avrebbe invece sollevato in sede di discussione in primo grado e riproposto con l'appello, relativa alla violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, antecedentemente all'invito di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrico e tossicologico in merito ai quali si è concretizzato il rifiuto di Riccardo Migliore.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare perizia psichiatrica insufficiente esame medico complementare esame dell'alito test sul consumo di droga sottrazione alla prova del sangue

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIORE RICCARDO nato a CAMERINO il 31/03/1979 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; e

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Palermo, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna di Riccardo Migliore per le fattispecie di cui agli artt. 186, commi 7, e 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («cod. strada»).

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Sostanzialmente si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale per aver ritenuto tardiva l'eccezione, che il ricorrente avrebbe invece sollevato in sede di discussione in primo grado e riproposto con l'appello, relativa alla violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, antecedentemente all'invito di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrico e tossicologico in merito ai quali si è concretizzato il rifiuto di Riccardo Migliore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente motivo del mancato confronto delle censure con una delle plurime autonome rationes sottese alla statuizione impugnata.

2. La Corte territoriale, oltre a rilevare la tardività dell'eccezione in quanto sollevata solo con l'atto d'appello, ha difatti ritenuto nella specie accertato, in ragione della deposizione resa in dibattimento dall'appartenente alle forze dell'ordine, l'adempimento dell'obbligo di dare l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Il giudice di merito ha in particolare esplicitamente applicato il principio di diritto, in merito al quale non emergono censure né in termini di violazione di legge né in termini di vizi motivazionali, per cui la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento (ex plurimis, limitando i riferimenti alle pronunce più recenti:

Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Tonnmasini, Rv. 281976, Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Piva, Rv. 281169).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 sett