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Ordinanza — n. 39962/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39962/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39962/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di L'Aquila con la pronuncia indicata in epigrafe, per quanto ancora rileva in questa sede, ha applicato a Francesca Ciarelli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per fattispecie in materia di stupefacenti (capi B19, B24, B25, B31, D1, G1, G4, N, V).

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39962/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per fattispecie in materia di stupefacenti (capi B19, B24, B25, B31, D1, G1, G4, N, V).

Parole chiave

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remissione della pena imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione ritiro della querela penale revisione della sentenza penale sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Va difatti ribadito il costante orientamento per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990, con conseguente omessa valutazione (anche d'ufficio) dell'esistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dete.;-- ricorrentt al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila, tiascuno,j in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243/2018
e all'insussistenza delle circostanze aggravanti; Sez. 5, n. 29243/2018, Casero, cit., con riferimento alla valutazione della sussistenza di cause di non punibilità ex art.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARELLI FRANCESCA nato a PESCARA il 16/12/1968 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di L'Aquila con la pronuncia indicata in epigrafe, per quanto ancora rileva in questa sede, ha applicato a Francesca Ciarelli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per fattispecie in materia di stupefacenti (capi B19, B24, B25, B31, D1, G1, G4, N, V).

2. Avverso la sentenza d'appello e nell'interesse dell'imputata sono stati proposti dai due difensori di fiducia due distinti ricorsi per cassazione fondati, ciascuno, su un motivo (enunciato nei limiti di quanto necessario ai fini della motivazione, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Con le censure, sostanzialmente, si deduce la mancata sussunzione delle fattispecie nell'ipotesi di «lieve entità», di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente omessa valutazione (anche d'ufficio) dell'esistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (l'estinzione per prescrizione).

3. I ricorsi sono inammissibili. Va rilevato che quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando la rideterminazione della pena, la motivazione sulla responsabilità è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è tenuta a motivare nuovamente sull'an della responsabilità, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto da parte dell'imputato. Va difatti ribadito il costante orientamento per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia.

L'accordo in esame produce quindi effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). La rinuncia è irretrattabile; pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, Kadha Hamza, Rv. 277381, in motivazione). Ne consegue che, in tali casi, il giudice di secondo grado nell'accogliere la richiesta non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova ovvero di circostanze aggravanti, né sulla corretta qualificazione giuridica del fatto (ex plurimis:

Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755, con riferimento alle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e all'insussistenza delle circostanze aggravanti; Sez. 5, n. 29243/2018, Casero, cit., con riferimento alla valutazione della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cit.; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. N. 271258, con riferimento alla qualificazione del fatto).

4. In conclusione, all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dete.;-- ricorrentt al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila, tiascuno,j in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022