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Ordinanza — n. 39954/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39954/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39954/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di Maurizio Barbero per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, in relazione all'art. 79 dello stesso decreto. Avverso alla sentenza d'appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). In particolare, si deduce la mancanza ovvero la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stata esclusa la sussumibilità della concreta fattispecie nell'astratta previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante l'esigua discordanza tra il reddito effettivamente percepito e quello costituente limite di ammissibilità all'istituto del patrocinio a spese dello stato.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 495 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39954/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590, in senso conforme, ex plurimis, tra le più recenti, Sez. 4, n. 32454 del 06/07/2022, Mescalchin, in motivazione).

Parole chiave

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indennità di patrocinio contravvenzione bagatellare punibilità limite di reddito fine di indebito profitto sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
In particolare, si deduce la mancanza ovvero la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stata esclusa la sussumibilità della concreta fattispecie nell'astratta previsione di cui all'art. 131-bis cod.
art. 133 cod. pen
Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 495 cod. pen
131-bis, commi primo e terzo, costituita dall'abitualità del comportamento emergente dalla commessione, quale reato della stessa indole, della fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERO MAURIZIO nato a BRA il 06/06/1974 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di Maurizio Barbero per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, in relazione all'art. 79 dello stesso decreto.

2. Avverso alla sentenza d'appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). In particolare, si deduce la mancanza ovvero la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stata esclusa la sussumibilità della concreta fattispecie nell'astratta previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante l'esigua discordanza tra il reddito effettivamente percepito e quello costituente limite di ammissibilità all'istituto del patrocinio a spese dello stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590, in senso conforme, ex plurimis, tra le più recenti, Sez. 4, n. 32454 del 06/07/2022, Mescalchin, in motivazione).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10482 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (comma primo), essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi con motivazione esente dai vizi prospettati, con la quale, peraltro, non si confronta il ricorrente. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto sussistente la causa ostativa all'operatività dell'istituto, di cui all'art. 131-bis, commi primo e terzo, costituita dall'abitualità del comportamento emergente dalla commessione, quale reato della stessa indole, della fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen.

Il ricorso, oltre a non confrontarsi con tale autonoma ratio decidendi, non considera che, differentemente da quanto prospettato, la Corte ha comunque reputato decisivo, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, l'ammontare del reddito percepito dal nucleo familiare (circa 14.00,00 euro) rispetto a quello indicato in sede di ammissione al beneficio (pari a 6.000,00 euro).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d