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Ordinanza — n. 39951/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39951/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39951/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MERCURI DOMENICO nato a CINQUEFRONDI il 04/05/1990 MAZZOTTA MANUELE nato a CINQUEFRONDI il 06/09/1994 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Mercuri Domenico e Mazzotta Manuele, e la memoria pervenuta nell'interesse del primo; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità degli imputati per il reato di concorso in rapina aggravata ascritto loro e della conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio (con diniego delle circostanze attenuanti generiche), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 8 e seguenti della sentenza impugnata quanto alle dichiarazioni di responsabilità, e pag. 10 della sentenza impugnata quanto alle residue statuizioni); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39951/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 8 e seguenti della sentenza impugnata quanto alle dichiarazioni di responsabilità, e pag. 10 della sentenza impugnata quanto alle residue statuizioni); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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circostanza attenuante altri capi d'accusa partecipazione al reato difesa penale spese di difesa scemata imputabilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MERCURI DOMENICO nato a CINQUEFRONDI il 04/05/1990 MAZZOTTA MANUELE nato a CINQUEFRONDI il 06/09/1994 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Mercuri Domenico e Mazzotta Manuele, e la memoria pervenuta nell'interesse del primo; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità degli imputati per il reato di concorso in rapina aggravata ascritto loro e della conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio (con diniego delle circostanze attenuanti generiche), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 8 e seguenti della sentenza impugnata quanto alle dichiarazioni di responsabilità, e pag. 10 della sentenza impugnata quanto alle residue statuizioni); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i