Ordinanza — n. 39950/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURA IVAN nato a FOGGIA il 31/12/1981 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ventura Ivan; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del complessivo trattamento sanzionatorioi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché l'imputato ha chiesto ed ottenuto l'applicazione della pena conclusivamente irrogatagli ai sensi dell'art. 602, comma 1 -bis, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39950/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 602, comma 1 -bis, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURA IVAN nato a FOGGIA il 31/12/1981 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ventura Ivan; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del complessivo trattamento sanzionatorioi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché l'imputato ha chiesto ed ottenuto l'applicazione della pena conclusivamente irrogatagli ai sensi dell'art. 602, comma 1 -bis, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/0