Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39950/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39950/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39950/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURA IVAN nato a FOGGIA il 31/12/1981 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ventura Ivan; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del complessivo trattamento sanzionatorioi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché l'imputato ha chiesto ed ottenuto l'applicazione della pena conclusivamente irrogatagli ai sensi dell'art. 602, comma 1 -bis, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39950/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 602, comma 1 -bis, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena gravità della pena remissione della pena alleggerimento della pena commutazione della pena pecuniaria
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURA IVAN nato a FOGGIA il 31/12/1981 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ventura Ivan; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del complessivo trattamento sanzionatorioi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché l'imputato ha chiesto ed ottenuto l'applicazione della pena conclusivamente irrogatagli ai sensi dell'art. 602, comma 1 -bis, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/0