Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39948/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39948/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39948/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLOKW OBINWANNE FELIX nato il 27/02/1979 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Molokw Obinwanne Felix; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della qualificazione del reato accertato come consumato e non tentato e del complessivo trattamento sanzionatorio (con diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39948/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 62, comma 1, n. 4, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria assenza di caso di rigore ammende per infrazione procedurale cognizione del ricorso per cassazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLOKW OBINWANNE FELIX nato il 27/02/1979 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Molokw Obinwanne Felix; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della qualificazione del reato accertato come consumato e non tentato e del complessivo trattamento sanzionatorio (con diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il