Italian Supreme Court dismisses appeals for inadmissibility due to mere factual complaints and infounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeals filed by Bertolino Clizia and Piano Francesco inadmissible. Bertolino's appeal was rejected for containing only factual complaints not permitted in cassation, while Piano's appeal was dismissed as infounded regarding the cumulative application of specific aggravating circumstances. Consequently, the court ordered the dismissal of both appeals and condemned the appellants to pay procedural costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 367, comma 1, n. 2 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or infounded arguments regarding the application of aggravating circumstances are inadmissible in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BERTOLINO CLIZIA nato a PALERMO il 26/08/1995 PIANO FRANCESCO nato a PALERMO il 05/12/1965 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Bertolino Clizia e Piano Francesco; ritenuto che il motivo di ricorso di Bertolino Clizia, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti concorrenti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.
1. e seguente della sentenza impugnata, quanto alla genericità del motivo di appello); ritenuto che il motivo di ricorso di Piano Francesco, che contesta la correttezza della configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. perì. / è manifestamente infondato, poiché questa Corte ha già chiarito che la circostanza aggravante dell'essere i correi in numero pari o superiore a cinque, prevista dall'art. 112, comma primo, cod. pen., può essere applicata cumulativamente all'aggravante speciale del reato di rapina delle più persone riunite, prevista dall'art. 628, comma primo, cod. pen., perchè non richiede, a differenza di quest'ultima, la presenza sulla scena criminosa di tutti i correi, sanzionando la maggiore pericolosità esplicata dalla dimostrata capacità di riunione ed organizzazione (Sez. 2, n. 20217 del 06/05/2016, Di Donato, Rv. 266893 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così