Ordinanza — n. 39946/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARATORE ANTONIO nato a MESSINA il 19/07/1988 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Paratore Antonio; ritenuto che i motivi di ricorso, nella parte in cui denunciano una reformatio in peius asseritamente indebita, sono in tutta evidenza manifestamente infondati, poiché travisano le risultanze processuali (l'avv. Tatiana De Benedictis, che ha sottoscritto il ricorso, non considera, infatti, che la Corte di appello si è limitata a confermare la sentenza del Tribunale); ritenuto che i motivi di ricorso, nella parte in cui contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di furto con strappo e tentata rapina ascritti all'imputato e della determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 e seguenti della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39946/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tatiana De Benedictis, che ha sottoscritto il ricorso, non considera, infatti, che la Corte di appello si è limitata a confermare la sentenza del Tribunale); ritenuto che i motivi di ricorso, nella parte in cui contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di furto con strappo e tentata rapina ascritti all'imputato e della determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 e seguenti della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARATORE ANTONIO nato a MESSINA il 19/07/1988 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Paratore Antonio; ritenuto che i motivi di ricorso, nella parte in cui denunciano una reformatio in peius asseritamente indebita, sono in tutta evidenza manifestamente infondati, poiché travisano le risultanze processuali (l'avv. Tatiana De Benedictis, che ha sottoscritto il ricorso, non considera, infatti, che la Corte di appello si è limitata a confermare la sentenza del Tribunale); ritenuto che i motivi di ricorso, nella parte in cui contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di furto con strappo e tentata rapina ascritti all'imputato e della determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 e seguenti della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso