Ordinanza — n. 39945/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE FILIPPIS LUCIA GRAZIAMARIA nato a MATERA il 23/02/1981 DE BELLIS MARIANO nato a ALTAMURA il 12/05/1972 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di De Filippis Lucia Graziamaria e De Bellis Mariano; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti agli imputatilnon sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto dì fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 e seguenti della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39945/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 5 e seguenti della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE FILIPPIS LUCIA GRAZIAMARIA nato a MATERA il 23/02/1981 DE BELLIS MARIANO nato a ALTAMURA il 12/05/1972 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di De Filippis Lucia Graziamaria e De Bellis Mariano; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti agli imputatilnon sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto dì fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 e seguenti della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08