Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39943/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39943/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39943/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONARRIGO FORTUNATO nato a SANTA VENERINA il 26/01/1961 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Bonarrigo Fortunato; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta tempestività della querela e dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo B) ascritto all'imputato/ non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39943/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
perseguimento penale per diffamazione abuso di un impianto per l'elaborazione di dati prova informatica allegazioni fattuali non credibili usurpazione d'identità denuncia mendace
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONARRIGO FORTUNATO nato a SANTA VENERINA il 26/01/1961 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Bonarrigo Fortunato; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta tempestività della querela e dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo B) ascritto all'imputato/ non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08